Comunità Montana

La Comunità Montana del Frignano è ente montano, con l'attribuzione delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione dello sviluppo socio economico e valorizzazione del territorio montano sia a quello di ente associativo dei Comuni.

 

La Comunità Montana, in generale:

promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali proprie del territorio montano;

promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini e garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all’attività amministrativa;

promuove l’informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale e sub-regionale. L’informazione ed i relativi strumenti di comunicazione sono aperti ai contributi dei Consiglieri, dei Gruppi consiliari oltre che alle decisioni degli Organi della Comunità Montana del Frignano.

 

La Comunità Montana del Frignano rappresenta l’ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni dei Comuni o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione. A tal fine:

organizza e gestisce l’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti;

favorisce l’introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di servizi di competenza comunale.

 

La Comunità Montana, per i suddetti scopi:

programma ed attua, per l’area di competenza, la politica per la montagna di cui all’art. 1 della Legge n. 97/94 ed inoltre formula proposte di modifica e di aggiornamento di nuovi progetti di legge riguardanti la montagna, le zone svantaggiate e quelle marginali;

esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali, nonché le funzioni ad essa conferite dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni appartenenti;

gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;

promuove, studia, indirizza e favorisce l’esercizio associato delle funzioni comunali;

partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l’approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

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Proprietà dell'articolo
autore:Roberto Amadori
fonte:dallo Statuto dell'Ente
creato:martedì 1 dicembre 2009
modificato:venerdì 11 giugno 2010