Tabella delle categorie catastali

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

GRUPPO A

A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/2 Abitazioni di tipo civile
A/3 Abitazioni di tipo economico
A/4 Abitazioni di tipo popolare
A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6 Abitazioni di tipo rurale
A/7 Abitazioni in villini
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
A/10 Uffici e studi privati
A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

GRUPPO B

B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi;seminari; caserme
B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
B/3 Prigioni e riformatori
B/4 Uffici pubblici
B/5 Scuole e laboratori scientifici
B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto
B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate


GRUPPO C

C/1 Negozi e botteghe
C/2 Magazzini e locali di deposito
C/3 Laboratori per arti e mestieri
C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
C/7 Tettoie chiuse od aperte


II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

GRUPPO D


D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.


III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

GRUPPO E


E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale
E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

Classe: rappresenta la capacità di reddito dell'unità immobiliare nell'ambito della categoria di appartenenza. Alla prima classe corrisponde la rendita catastale più bassa.

Consistenza: rappresenta le dimensioni fisiche dell'unità immobiliare. È espressa in vani per le residenze e gli uffici (Gruppo A), in metri cubi per gli edifici pubblici (Gruppo B), in metri quadrati per gli immobili commerciali e autorimesse (Gruppo C).

Superficie catastale: individua le dimensioni dell'unità immobiliare in metri quadrati. Comprende i muri di proprietà e metà di quelli di confine. Le superfici dei balconi, dei terrazzi, delle aree di proprietà esclusiva e delle pertinenze (es. cantina) sono ragguagliate.

Tariffa d'estimo urbana: rappresenta, per unità di consistenza e per ciascuna categoria e classe, la rendita annua netta, espressa in euro, che ordinariamente produce un'unità immobiliare. Le tariffe sono approvate dal Governo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. Le attuali tariffe sono riferite al biennio economico 1988/89 e sono entrate in vigore il 1 gennaio 1992.

Rendita catastale: è il prodotto della tariffa per la consistenza dell'unità immobiliare. Rappresenta la redditività annua dell'unità immobiliare. Costituisce la base per la tassazione degli immobili e non cambia se non vengono denunciate modifiche nell'unità immobiliare.

 

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creato:lunedì 3 agosto 2009
modificato:lunedì 3 agosto 2009