Servizio Difesa del Suolo

Descrizione

Il R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267 ed il successivo regolamento di applicazione approvato con R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1126 sottopongono a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno " possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque" (art. 1, R.D.L. 3267/1923).

Nella nostra Provincia le aree soggette a vincolo idrogeologico sono localizzate esclusivamente nel territorio collinare e montano ed interessano parte della superficie territoriale dei Comuni di: Castelvetro, Fanano, Fiorano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano, Riolunato, Sassuolo, Savignano, Serramazzoni, Sestola, Zocca. Per verificare se un intervento previsto ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico è possibile consultare la cartografia delle aree perimetrate disponibile presso: la Comunità Montana del Frignano, la Comunità Montana Appennino Modena Est, la Comunità Montana Appennino Modena Ovest, il Settore Difesa del Suolo della Provincia di Modena in via J. Barozzi n.340 (Cartografia su base C.T.R. 1:25000), gli Uffici del Corpo Forestale dello Stato (Cartografia su base I.G.M. 1:25000) e gli Uffici Tecnici dei Comuni sopraindicati.

Competenza

Le funzioni amministrative inerenti il vincolo idrogeologico, sinora svolte dalle Province a seguito della legge regionale 6/1984, sono state recentemente delegate dalla Regione Emilia Romagna alle Comunità Montane ed ai Comuni territorialmente esclusi ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (artt. 148, 149, 150 e 151).. Per effetto del principio dell'esercizio in forma associata delle funzioni del vincolo idrogeologico, espresso dalla citata legge regionale, l'assetto provinciale risulta essere il seguente:

  • La Comunità Montana del Frignano, la Comunità Montana dell'Appennino Modena Ovest ed i Comuni di Fiorano, Maranello e Sassuolo gestiranno il vincolo idrogeologico in forma associata. L'esercizio istruttorio sarà pertanto svolto da un'unica struttura tecnico/amministrativa
  • La Comunità Montana Appennino Modena Est assolve le funzioni del vincolo idrogeologico per i propri Comuni: Guiglia, Marano, Montese e Zocca, ma anche per i Comuni di Castelvetro e Savignano

La legge regionale 3/1999, con l'art. 150 ha stabilito nuove norme relativamente al Vincolo idrogeologico, definendo, in particolare, un nuovo assetto procedurale finalizzato alla semplificazione istruttoria.

La disciplina del vincolo idrogeologico definita dalla legge regionale 3/1999 prevede due regimi: uno autorizzatorio (art. 150-2° comma), relativo agli interventi di maggior rilievo, ed uno di comunicazione di inizio attività (art. 150-7° comma), relativo ad opere di modesta entità, sostanzialmente assimilabile ad una procedura di silenzio-assenso. I tempi previsti per le due istruttorie sono i seguenti:

  • procedura di autorizzazione: espressione dell'Ente competente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione (L.R. 3/1999, art. 150-3° comma);
  • procedura di comunicazione di inizio attività: l'Ente competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del Regio Decreto Legge 3267/1923. Qualora l'Ente delegato non si esprima entro il termine predetto, i lavori possono senz'altro essere iniziati (L.R. 3/1999, art. 150-8° comma);

La nuova disciplina contempla anche una categoria di opere comportanti modesti scavi, da non assoggettare ad alcuna procedura.

 

Gli elenchi delle opere da assoggettare a procedura di autorizzazione, a sola comunicazione di inizio attività e l'elenco delle opere da non assoggettare ad alcuna procedura sono contenuti nella direttiva regionale il cui testo integrale è innanzi riportato.

 

Un'altra innovazione di rilievo introdotta dalla legge regionale 3/1999 (art. 150-5°comma) nell'ottica della semplificazione, consiste nell'aver eliminato, in prospettiva, la necessità della preventiva autorizzazione con riferimento ad opere previste nei perimetri urbanizzati degli abitati. Sarà in effetti compito dello strumento urbanistico comunale definire anche "le tipologie di edificazione consentita, le modalità d'intervento, nonché le opere necessarie per impedire che i terreni interessati possano perdere la loro stabilità...". Tale semplificazione diventerà effettivamente operativa a seguito di avvenute procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, come definite al 6° comma dell'art. 150. Sino ad allora, anche gli interventi previsti all'interno dei perimetri autorizzati dovranno essere sottoposti a procedura di autorizzazione o di comunicazione di inizio attività.

Personale di riferimento - contatti:

 Galbucci Dott. Giovanni

 

  

Calizzani Riccardo

Orari mattinoDal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:30
Orari pomeriggioIl Giovedì e il Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00
Orari sabatoDalle 08:00 alle 13:00
Telefono0536/327561
Fax0536/23455
Proprietà dell'articolo
creato:venerdì 10 luglio 2009
modificato:venerdì 18 ottobre 2013