Comunicazione Tempestività Pagamenti

Allegato alla deliberazione

di Giunta n. 52 del 30/12/2009

MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI PER SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE ED APPALTI
(ART. 9 D.L. 78/2009, CONVERTITO IN LEGGE 102/2009)

  • Al fine di velocizzare le fasi di acquisizione dei documenti necessari alla liquidazione, gli uffici ordinatori di spesa provvederanno a comunicare ai fornitori le specifiche necessarie alla tempestiva registrazione delle fatture e distribuzione delle stesse ai Servizi competenti.
  • Le fatture di acquisto perverranno direttamente al Servizio Finanziario, il quale provvede alla registrazione e le trasmette ai Servizi interessati. Gli uffici ordinanti non dovranno trattenerle presso di essi prima che siano registrate.
  • La trasmissione al Servizio Finanziario dell’atto e della documentazione necessaria alla liquidazione della spesa dovrà avvenire, da parte dell’ufficio ordinatore, in tempi ristretti da quando essa risulti completa.
  • L’acquisizione e controllo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), quando necessario, sarà effettuato preventivamente dall’ufficio che dispone la liquidazione.
  • La verifica ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 sui pagamenti eccedenti l’importo di € 10.000,00 verrà effettuata dal Servizio Finanziario in via telematica all’atto della redazione del mandato di pagamento.
  • Il servizio finanziario dell’Ente incentiverà l’utilizzo, da parte dei fornitori, della riscossione mediante bonifico bancario, previa acquisizione del codice IBAN del fornitore.
  • Il servizio finanziario provvederà all’emissione dei mandati di pagamento nei tempi tecnici minimi possibili, salvi motivi contrari imposti da situazioni contingibili, vigilando sulla tempestiva esecuzione dei pagamenti da parte del tesoriere.
  • Salvo quanto diversamente specificato negli atti di gara e/o nel contratto di riferimento, il termine ordinario per il pagamento delle spese è quello di 30 giorni fissato dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Gli uffici ordinanti che prevedano procedure più complesse legate alla liquidazione, dovranno concordare per iscritto con i fornitori termini di pagamento più ampi, che rispettino comunque i limiti di cui all’art. 4 - comma 4 del medesimo D.Lgs. 231/2002.

 

 

Proprietà dell'articolo
creato:lunedì 2 agosto 2010
modificato:lunedì 2 agosto 2010